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Condizioni Generali di Contratto

1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano alle transazioni legali tra aziende, in particolare per la consegna di merci e analogamente per la fornitura di prestazioni. Per il software trovano principalmente applicazione le condizioni relative al software pubblicate dall'Associazione di categoria dell'industria elettrica ed elettronica in Austria, mentre per il montaggio trovano applicazione le condizioni per l'installazione dell'industria pesante e della bassa tensione in Austria e le condizioni per l'installazione dell'industria elettrica ed elettronica in Austria per l'ingegneria elettromedicale (le versioni attuali sono disponibili all'indirizzo www.feei.at).

1.2 Eventuali divergenze dalle condizioni di cui al punto 1.1 sono efficaci solo in caso di approvazione scritta da parte del venditore.

2. Offerta
2.1 Le offerte formulate dal venditore si intendono non vincolanti.

2.2 Tutti i documenti di offerta e di progetto non possono essere riprodotti o resi disponibili a terzi senza il consenso del venditore. Possono essere recuperati in qualsiasi momento e devono essere restituiti al venditore immediatamente qualora l'ordine venga effettuato altrove.

3. Conclusione del contratto
3.1 Il contratto è considerato concluso se il venditore ha inviato una conferma d'ordine scritta o una consegna dopo aver ricevuto l'ordine.

3.2 Le informazioni contenute in cataloghi, brochure e simili, nonché altre dichiarazioni scritte o verbali sono rilevanti solo se espressamente indicate nella conferma d'ordine.

3.3 Ai fini della validità è necessario che modifiche e integrazioni successive del contratto siano confermate per iscritto.

4. Prezzi
4.1 I prezzi si intendono franco fabbrica o franco magazzino del venditore, IVA esclusa, imballaggio, carico, smontaggio, restituzione, riciclaggio e smaltimento adeguati dei RAEE per scopi commerciali ai sensi della normativa sulle vecchie apparecchiature elettriche. Eventuali commissioni, tasse o altri oneri addebitati in relazione alla consegna saranno a carico dell'acquirente. Se è concordata consegna con recapito, questa e qualsiasi assicurazione di trasporto richiesta dall'acquirente verranno addebitate separatamente, ma non include lo scarico e i contratti. L'imballaggio verrà ritirato solo previo accordo esplicito.

4.2 Se l'ordine diverge dall'offerta complessiva, il venditore si riserva il diritto di modificare il prezzo di conseguenza.

4.3 I prezzi sono basati sui costi al momento del primo preventivo. Qualora i costi aumentino fino al momento della consegna, il venditore ha il diritto di adeguare i prezzi di conseguenza.

4.4 Nel caso di ordini di riparazione, le prestazioni riconosciute dal venditore quali opportune saranno rese e compensate sulla base delle spese sostenute. Ciò vale anche nel caso delle prestazioni e le prestazioni aggiuntive la cui opportunità divenga evidente solo durante l'esecuzione dell'ordine, nel qual caso ciò non richiede alcuna notifica speciale all'acquirente.

4.5 Le spese per l'allestimento di offerte di riparazione o per le valutazioni saranno addebitate all'acquirente.

5. Consegna
5.1 Il termine di consegna inizia in concomitanza con l'ultimo dei seguenti momenti:
a. Data della conferma dell'ordine
b. Data di adempimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo spettanti all'acquirente;
c. Data in cui il venditore riceve un acconto o una garanzia da corrispondere prima della consegna della merce.

5.2 L'acquirente è tenuto a ottenere le autorizzazioni di terzi richieste per l'esecuzione di impianti. Qualora tali autorizzazioni non siano erogate in tempo, il periodo di consegna deve essere esteso di conseguenza.

5.3 Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali o preconsegne. Se è concordata consegna su chiamata, la merce si considera richiamata al più tardi a 1 anno dall'avvenuta ordinazione.

5.4 Se sopravvengono circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle Parti, come ad esempio in tutti i casi di forza maggiore, le quali ostacolano il rispetto del termine di consegna convenuto, lo stesso viene esteso in ogni caso per la durata di tali circostanze; in particolare si fa riferimento a conflitti armati, interventi d'autorità e divieti, ritardi di trasporto e di sdoganamento, danni da trasporto, carenza di energia e di materie prime, vertenze di lavoro, e assenza di un fornitore essenziale e difficile da sostituire. Queste circostanze autorizzano anche l'estensione del periodo di consegna quando le stesse si verificano presso i fornitori.

5.5 Se tra le Parti all'atto della stipula del contratto si è concordata una penale contrattuale per ritardata consegna, la stessa verrà contemplata ai sensi del seguente regolamento, mentre una divergenza dallo stesso in singoli punti ne lascerà altrimenti impregiudicata l'applicazione: Un ritardo comprovatamente dovuto al solo venditore dà diritto all'acquirente di rivendicare una penale contrattuale non superiore a ½%, e comunque al massimo del 5% per ciascuna settimana di ritardo del valore di quella parte della consegna complessiva in oggetto per cui a causa della consegna non in tempo utile di una parte sostanziale l'oggetto della consegna non possa essere utilizzata se l'acquirente ha subito danni di tale entità. Si intendono esclusi ulteriori reclami scaturenti dal ritardo.

6. Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione
6.1 Salvo diversamente pattuito, la consegna della merce si considera venduta EXW secondo gli INCOTERMS® 2010.

6.2 Nel caso delle prestazioni, il luogo di adempimento è quello specificato nella conferma d'ordine scritta, in secondo luogo la località presso la quale la prestazione è effettivamente fornita dal venditore. Il rischio associato a una prestazione o a una prestazione parziale concordata viene trasferito all'acquirente con la fornitura della medesima.

7. Pagamento
7.1 Se non sono state concordate condizioni di pagamento, 1/3 del prezzo è dovuto al momento della ricezione della conferma d'ordine, 1/3 a metà del tempo di consegna e il resto alla consegna. Indipendentemente da ciò, l'imposta sul valore aggiunto inclusa in fattura deve in ogni caso essere corrisposta entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura. In caso di avvio di una procedura fallimentare a carico del patrimonio dell'acquirente o del rigetto di una domanda di apertura per mancanza di patrimonio, le consegne dovranno avvenire solo dietro pagamento anticipato.

7.2 Per le compensazioni parziali, i pagamenti parziali corrispondenti sono dovuti al ricevimento del rispettivo documento di fatturazione. Ciò vale anche per importi fatturati originati da consegne successive o altri accordi relativi all'importo contrattuale originario, indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate per la consegna principale.

7.3 I pagamenti devono essere effettuati senza alcuna detrazione franco agente pagatore del Venditore nella valuta concordata. Un'eventuale accettazione di assegni o cambiali è sempre a pagamento. Tutti gli interessi e le spese relativi (come le spese di riscossione e di sconto) sono a carico dell'acquirente.

7.4 L'acquirente non è autorizzato a trattenere o compensare pagamenti dovuti a richieste di risarcimento o altre domande riconvenzionali.

7.5 Un pagamento si considera effettuato il giorno in cui il Venditore può disporne.

7.6 Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento concordato o con l'erogazione di un'altra prestazione relativa a questa o ad altre transazioni, il venditore può, fatti salvi gli altri suoi diritti
a. ritardare l'adempimento delle proprie obbligazioni fino al momento in cui tale pagamento o altra prestazione sono stati effettuati e trarre vantaggio da una ragionevole proroga del termine di consegna,
b. liquidare la totalità dei debiti derivanti da questa o da altre transazioni dovute e conteggiare interessi di mora per tali importi a decorrere da tale scadenza per l'1,25% al mese più IVA fatto salvo il caso in cui il venditore non dimostri spese superiori a tale importo,
c. in caso di insolvenza qualificata, ossia dopo due ritardi di pagamento, dare compimento alle altre transazioni solo dietro pagamento anticipato. In ogni caso, il venditore ha il diritto di addebitare i costi di pre-contenzioso, in particolare le spese di sollecito e le spese legali.

7.7 Sconti o bonus concessi sono soggetti alla puntuale esecuzione del pagamento completo.

7.8 Il venditore si riserva la proprietà di tutti i beni dal medesimo consegnati fino al completo pagamento degli importi della fattura più interessi e costi. Con la presente a garanzia del prezzo di acquisto l'acquirente trasferisce al venditore il diritto di rivendicare il proprio credito dalla rivendita di merce riservata, anche se lavorata, rimodellata o miscelata. L'acquirente ha il diritto di cedere la merce soggetta a riserva di proprietà in caso di vendita differita con liquidazione del prezzo di acquisto solo a condizione di notificare il secondo acquirente della cessione della garanzia contestualmente alla rivendita o di annotare l'avvenuta cessione nei propri libri contabili. Su richiesta, l'acquirente è tenuto a notificare al venditore il credito ceduto unitamente al debitore e fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per il recupero del credito nonché a informare il debitore terzo circa la cessione. In caso di costituzione in pegno o di altre pretese, l'acquirente è tenuto a fare riferimento al diritto di proprietà del venditore e a informarlo immediatamente.

8. Garanzia e riscontro di vizi della cosa
8.1 Il venditore è obbligato, in ottemperanza ai termini di pagamento concordati e in conformità con le seguenti disposizioni, a rimediare a qualsiasi difetto pregiudizievole del funzionamento al momento della consegna dovuto a difetto di costruzione, del materiale o di esecuzione. Non è possibile ottenere richieste di garanzia riguardo ai dati inclusi in cataloghi, brochure, opuscoli pubblicitari e resi in dichiarazioni scritte od orali non state incluse in contratto.

8.2 Il periodo di garanzia è di 12 mesi, fatto salvo il caso in cui siano stati concordati periodi speciali di garanzia per i singoli articoli oggetto della consegna. Lo stesso dicasi per oggetti di fornitura e di prestazione permanentemente correlati a un edificio o a un terreno. Il periodo di garanzia inizia all'atto del trasferimento del rischio secondo quanto al punto 6.

8.3 Per componenti migliorate o sostituite il periodo di garanzia riprende, ma in ogni caso scade a 6 mesi dalla scadenza del periodo di garanzia originale.

8.4 Se la consegna o la prestazione subiscono un ritardo dovuto a motivi non imputabili al venditore, il periodo di garanzia inizia trascorse 2 settimane dalla disponibilità alla consegna o all'erogazione della prestazione.

8.5 La rivendicazione di garanzia presuppone che l'acquirente abbia notificato i vizi per iscritto entro un ragionevole periodo di tempo e che la notifica sia ricevuta dal venditore. L'acquirente è tenuto a provare la sussistenza del vizio entro un ragionevole periodo di tempo, in particolare ponendo a disposizione del venditore i documenti o i dati a propria disposizione. In presenza di un vizio in garanzia ai sensi del punto 8.1, il venditore, a propria discrezione è tenuto a riparare la merce difettosa o la parte difettosa presso il luogo di esecuzione o a disporne l'invio per riparazione successiva ovvero a concedere una ragionevole riduzione di prezzo.

8.6 Tutte le spese accessorie sostenute in relazione all'eliminazione dei vizi (ad es. relative al montaggio e allo smontaggio, al trasporto, allo smaltimento, alle trasferte e al tempo necessario a raggiungere i luoghi) sono a carico dell'acquirente. Per i lavori in garanzia presso l'azienda dell'acquirente, il personale ausiliario richiesto, le attrezzature di sollevamento, i ponteggi e i la minuteria, ecc. devono essere approntati a titolo gratuito. I componenti sostituiti divengono di proprietà del venditore.

8.7 Se un articolo è prodotto da venditore sulla base di specifiche di progetto, disegni, modelli o altre specifiche del committente, la responsabilità del venditore si intende valida solo per l'esecuzione conforme.

8.8 Sono esclusi dalla garanzia i vizi derivanti assemblaggio e installazione non riconducibili al venditore, configurazione inadeguata, inosservanza dei requisiti di installazione e delle condizioni operative, sovraccarico dei componenti oltre la potenza indicata dal venditore, manipolazione negligente o errata o utilizzo di materiali inadeguati; lo stesso dicasi anche per i vizi imputabili al materiale fornito dall'acquirente. Il venditore non è inoltre responsabile per quanto attiene a danni derivanti da azioni di terzi, scariche atmosferiche, sovratensioni e influssi chimici. La garanzia non copre la sostituzione di componenti soggetti ad usura naturale. Nel caso in cui il medesimo venda merce usata, il venditore non se ne assume alcuna responsabilità.

8.9 La garanzia scade con effetto immediato qualora in assenza del consenso scritto del venditore, l'acquirente o una terza parte non espressamente autorizzata dal venditore apporti agli articoli consegnati modifiche o riparazioni.

8.10 Le richieste di risarcimento ai sensi del § 933b ABGB (Codice Civile austriaco) si vedono in ogni caso prescritte successivamente la scadenza del termine di cui al punto 8.2.

8.11 Le disposizioni da 8.1 a 8.10 si applicano anche mutatis mutandis a qualsiasi richiesta di risarcimento danni per altri motivi legali.

9. Recesso dal contratto
9.1 Salvo diversamente specificato, prerequisiti per il recesso dell'acquirente dal contratto sono individuabili nel ritardo nella consegna dovuto a colpa grave del venditore così come nella scadenza infruttuosa di un ragionevole periodo di moratoria precedentemente stabilito. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata.

9.2 Indipendentemente dagli altri suoi diritti, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto se
a. l'esecuzione della consegna o l'inizio o la continuazione della prestazione per motivi imputabili all'acquirente è impossibile o ulteriormente ritardata, nonostante un ragionevole periodo di moratoria,
b. sono sorti dubbi in merito alla solvibilità dell'acquirente e, su richiesta del venditore, il medesimo non effettua alcun pagamento anticipato né fornisce alcuna garanzia adeguata ancor prima della consegna,
c. l'estensione del periodo di consegna si estende oltre la metà del periodo di consegna inizialmente concordato, ma corrisponde ad almeno 6 mesi, a causa delle circostanze di cui al punto 5.4, oppure se
d. l'acquirente non rispetta gli obblighi imposti dal punto 13 o non li rispetta debitamente.

9.3 Il recesso può essere anche illustrato in termini di qualsiasi parte straordinaria della fornitura o della prestazione per i motivi di cui sopra.

9.4 Qualora riguardo al patrimonio dell'acquirente venga aperta una procedura d'insolvenza o venga respinta una domanda di apertura della procedura di insolvenza per mancanza di patrimonio sufficiente, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto senza contemplare un periodo di moratoria. Se viene esercitato tale recesso, esso avrà effetto immediato contemporaneamente alla decisione per la quale l'attività dell'azienda non verrà proseguita. Se l'attività dell'azienda viene proseguita, il recesso diviene effettivo solo a 6 mesi dall'avvenuta apertura della procedura d'insolvenza o dall'avvenuto rigetto della domanda di apertura per mancanza di patrimonio. In ogni caso, il contratto è immediatamente efficace, a condizione che ciò non contravvenga alla legislazione in materia di diritto fallimentare cui l'acquirente è soggetto o se la risoluzione del contratto risulta imprescindibile al fine di scongiurare gravi svantaggi economici gravi per il venditore.

9.5 Fatte salve le richieste di risarcimento danni avanzate dal venditore compresi i costi preprocessuali in caso di recesso in caso di recesso devono essere conteggiate e corrisposte secondo contratto le prestazioni o le prestazioni parziali già erogate. Lo stesso dicasi anche se la consegna o la prestazione non è ancora stata acquisita dall'acquirente e nel caso di attività preparatorie eseguite dal venditore. Il venditore, dal canto suo, ha anche il diritto di richiedere la restituzione degli oggetti già consegnati.

9.6 Si intendono escluse altre conseguenze del recesso.

10. Smaltimento di vecchi apparecchiature elettriche ed elettroniche
10.1 L'acquirente di apparecchiature elettriche ed elettroniche per scopi commerciali, che ha sede in Austria, si assume l'obbligo di finanziare la raccolta e il trattamento dei RAEE ai sensi della vecchia Ordinanza austriaca sul materiale elettrico nel caso in cui egli stesso sia un utilizzatore dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Se l'acquirente non è l'utente finale, egli è tenuto a trasferire completamente l'obbligo di finanziamento al proprio acquirente mediante accordo e a documentarlo al venditore.

10.2 L'acquirente, che ha sede in Austria, è tenuto a garantire che al venditore siano fornite tutte le informazioni al fine di adempiere agli obblighi del venditore quale produttore/importatore, in particolare ai sensi degli §§ 11 e 24 della Legge austriaca sulle vecchie apparecchiature elettriche e sui rifiuti.

10.3 L'acquirente, che ha sede in Austria, è responsabile nei confronti del venditore per quanto attiene a tutti i danni e agli altri svantaggi finanziari che il venditore sostiene mediante l'acquirente a causa della mancata o insufficiente esecuzione dell'obbligo di finanziamento nonché di altri obblighi di cui al punto 10. L'onere della prova per l'adempimento di tale obbligo spetta all'acquirente.

11. Responsabilità del venditore
11.1 Il venditore è responsabile per quanto attiene a danni che esulano dall'ambito di applicazione della Legge austriaca sulla responsabilità del prodotto solo in caso di dolo intenzionale o grave negligenza, nell'ambito delle disposizioni legali. La responsabilità complessiva del venditore in caso di colpa grave è limitata al valore netto del contratto o a EUR 500.000,- a seconda di quale sia l'importo inferiore. La responsabilità del venditore è limitata al 25% del valore netto del contratto o a EUR 125.000,-, a seconda di quale sia il valore inferiore.

11.2 Si intendono esclusi la responsabilità per colpa lieve e il risarcimento dei danni conseguenti, il mero danno patrimoniale, i danni indiretti, la perdita di produzione, i costi di finanziamento, i costi per l'energia di sostituzione, la perdita di energia, dati o informazioni, il lucro cessante, i risparmi non realizzati, le perdite di interessi e i danni da rivendicazioni di terzi a carico dell'acquirente.

11.3 In caso di mancato rispetto di tutte le condizioni per l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento (come ad esempio sono specificate all'interno delle istruzioni per l'uso) o delle condizioni di autorizzazione d'autorità, si intende escluso qualsivoglia risarcimento danni.

11.4 Se sono state concordate penali contrattuali, sono esclusi ulteriori pretese in merito.

11.5 Le disposizioni di cui al punto 11 vigono in maniera definitiva per quanto attiene a tutte le pretese avanzate dall'acquirente nei confronti del venditore, a prescindere dalla base giuridica e dalla titolarità legale e sono efficaci per tutti i dipendenti, gli appaltatori e i subappaltatori del venditore.

12. Diritti di proprietà industriale e diritto d'autore
12.1 Se un bene è prodotto dal venditore sulla base di dati costruttivi, disegni, modelli o altre specifiche dell'acquirente, il primo dovrà tenere il secondo sollevato e indenne in caso di violazione dei diritti di proprietà.

12.2 documenti di esecuzione quali ad es. progetti, schizzi e altri documenti tecnici, al pari di campioni, cataloghi, opuscoli, illustrazioni e sim. rimangono sempre tra la proprietà intellettuale del venditore e sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di duplicazione, imitazione, concorrenza, ecc. Il punto 2.2 si applica anche ai documenti di esecuzione.

13. Rispetto delle disposizioni in materia di esportazione
13.1 L'acquirente è tenuto a rispettare le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di (ri)esportazione quando distribuirà i beni forniti dal Venditore e la relativa documentazione, indipendentemente dalle modalità di messa a disposizione o dai servizi forniti dal venditore, incluso il supporto tecnico di qualsiasi tipo a terze parti. In ogni caso, allorché lo stesso trasmetta beni o prestazioni a terzi, è tenuto a osservare le norme di (ri)esportazione del Paese di domicilio del venditore, dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America.

13.2 Se richiesto per le ispezioni attinenti al controllo delle esportazioni, l'Acquirente dovrà prontamente fornire al Venditore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, ad es. sul destinatario finale, la destinazione finale e lo scopo dei beni o delle prestazioni.

14. Note di carattere generale
Se singole disposizioni del contratto o delle presenti disposizioni dovessero essere inefficaci, l'efficacia delle restanti disposizioni non è pregiudicata. La disposizione inefficace deve essere sostituita da una valida che si avvicini il più possibile all'obiettivo previsto.

15. Giurisdizione e diritto applicabile
Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto - comprese quelle relative alla sussistenza o non sussistenza - il foro esclusivamente competente è presso la sede principale del venditore, a Vienna, nel distretto della corte distrettuale Innere Stadt. Il contratto è disciplinato dalla legge austriaca ad esclusione delle norme di rinvio. È esclusa l'applicazione della convenzione UNCITRAL delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

16. Clausola di salvaguardia
L'adempimento del contratto da parte del venditore è subordinato alla condizione che l'adempimento medesimo non sia ostacolato da eventuali ostacoli dovuti a regolamentazioni nazionali o internazionali di (ri)esportazione, in particolare da embargo e/o da altre sanzioni.

[Aggiornamento: 01/01/2019]

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